Art. 43

Costi di assistenza

In vigore dal 10 apr 2025
Costi di assistenza 1.   Salvo diversamente convenuto, il richiedente assistenza sostiene i costi dell’assistenza fornita dagli Stati membri. 2.   Lo Stato membro che fornisce assistenza può offrirla a titolo integralmente o parzialmente gratuito, tenendo presente in particolare la natura della catastrofe e l’entità del danno. Tale Stato membro può inoltre rinunciare in qualsiasi momento a tutto o parte del rimborso dei rispettivi costi.
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