Art. 43
Costi di assistenza
In vigore dal 10 apr 2025
Costi di assistenza
1. Salvo diversamente convenuto, il richiedente assistenza sostiene i costi dell’assistenza fornita dagli Stati membri.
2. Lo Stato membro che fornisce assistenza può offrirla a titolo integralmente o parzialmente gratuito, tenendo presente in particolare la natura della catastrofe e l’entità del danno. Tale Stato membro può inoltre rinunciare in qualsiasi momento a tutto o parte del rimborso dei rispettivi costi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2025:704:oj#art-43