Art. 42

Rendicontazione e individuazione degli insegnamenti

In vigore dal 10 apr 2025
Rendicontazione e individuazione degli insegnamenti 1.   Le autorità competenti del richiedente assistenza e degli Stati membri che hanno prestato assistenza, così come gli esperti inviati, hanno la possibilità di presentare all’ERCC le proprie conclusioni su tutti gli aspetti dell’intervento. L’ERCC elabora una relazione di sintesi sull’assistenza fornita e sugli insegnamenti pertinenti individuati. 2.   Oltre agli , l’ERCC, insieme agli Stati membri, monitora e promuove l’attuazione degli insegnamenti individuati al fine di migliorare gli interventi di assistenza nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile.
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Rendicontazione e individuazione degli insegnamenti (Art. 42 Decisione (UE) 2025/704) — Testo vigente | Portale Normativo