Art. 31
Monitoraggio, analisi e valutazione
In vigore dal 10 apr 2025
Monitoraggio, analisi e valutazione
1. La Commissione e gli Stati membri condividono i dati, le informazioni e le valutazioni pertinenti necessari per valutare tutte le azioni in materia di protezione civile nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile, al fine di individuare gli insegnamenti, comprese le buone pratiche e gli ambiti di miglioramento.
2. La Commissione facilita l’individuazione degli insegnamenti da trarre con i portatori di interessi pertinenti, ad esempio tramite l’organizzazione di riunioni nell’ambito della rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile istituita ai sensi dell’, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE.
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