Art. 29

Programma di scambio di esperti

In vigore dal 10 apr 2025
Programma di scambio di esperti Il programma di scambio di esperti supporta il personale della protezione civile e della gestione delle catastrofi in quanto segue: a) acquisizione e condivisione di esperienze specifiche e conoscenze dirette; b) acquisizione di familiarità con le tecniche e le procedure operative; c) studio degli approcci seguiti da altri servizi di emergenza e istituzioni partecipanti; d) partecipazione e insegnamenti tratti in qualità di osservatori a esercitazioni di simulazione in altri Stati membri; e) frequenza di corsi per l’acquisizione di conoscenze specialistiche mirate, non disponibili nell’organizzazione di provenienza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2025:704:oj#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Programma di scambio di esperti (Art. 29 Decisione (UE) 2025/704) — Testo vigente | Portale Normativo