Art. 30

Partecipanti al programma di scambio di esperti

In vigore dal 10 apr 2025
Partecipanti al programma di scambio di esperti Il programma di scambio di esperti è aperto alle entità, agli esperti e ai volontari della protezione civile e della gestione delle catastrofi degli Stati membri, nonché a quelli dei paesi candidati e potenziali candidati all’UE e dei paesi del vicinato orientale e meridionale.
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Partecipanti al programma di scambio di esperti (Art. 30 Decisione (UE) 2025/704) — Testo vigente | Portale Normativo