Art. 30 · Partecipanti al programma di scambio di esperti

Art. 30

Partecipanti al programma di scambio di esperti

In vigore dal 10 apr 2025
Partecipanti al programma di scambio di esperti Il programma di scambio di esperti è aperto alle entità, agli esperti e ai volontari della protezione civile e della gestione delle catastrofi degli Stati membri, nonché a quelli dei paesi candidati e potenziali candidati all’UE e dei paesi del vicinato orientale e meridionale.
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