Art. 32

Promozione dell’attuazione degli insegnamenti

In vigore dal 10 apr 2025
Promozione dell’attuazione degli insegnamenti 1.   La Commissione, insieme agli Stati membri, monitora e promuove l’attuazione degli insegnamenti individuati. 2.   Gli insegnamenti individuati sono presi in considerazione nel processo decisionale per l’ulteriore sviluppo del meccanismo unionale di protezione civile e per la definizione delle priorità: a) del programma di formazione di cui all’, compresi, se del caso, i contenuti e i programmi dei corsi di formazione, e del programma di esercitazioni di cui all’; b) degli inviti a presentare progetti di prevenzione e preparazione; c) delle attività di pianificazione di cui all’ della decisione n. 1313/2013/UE.
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