Art. 32
Promozione dell’attuazione degli insegnamenti
In vigore dal 10 apr 2025
Promozione dell’attuazione degli insegnamenti
1. La Commissione, insieme agli Stati membri, monitora e promuove l’attuazione degli insegnamenti individuati.
2. Gli insegnamenti individuati sono presi in considerazione nel processo decisionale per l’ulteriore sviluppo del meccanismo unionale di protezione civile e per la definizione delle priorità:
a)
del programma di formazione di cui all’, compresi, se del caso, i contenuti e i programmi dei corsi di formazione, e del programma di esercitazioni di cui all’;
b)
degli inviti a presentare progetti di prevenzione e preparazione;
c)
delle attività di pianificazione di cui all’ della decisione n. 1313/2013/UE.
Storico versioni
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