Art. 10

Registrazione di esperti, moduli, altri mezzi di risposta e TAST

In vigore dal 10 apr 2025
Registrazione di esperti, moduli, altri mezzi di risposta e TAST 1.   Gli Stati membri registrano nella banca dati CECIS le informazioni sui relativi esperti, moduli e altri mezzi di risposta di cui all’, paragrafo 6, della decisione n. 1313/2013/UE. Gli stessi devono inoltre registrare le proprie TAST in tale banca dati. 2.   La Commissione monitora l’accuratezza delle informazioni trasmesse per la registrazione. 3.   Gli esperti, i moduli, gli altri mezzi di risposta e le TAST preimpegnati nell’ECPP sono registrati nella banca dati CECIS e individuati come tali. 4.   Gli Stati membri aggiornano le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 secondo necessità.
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