Art. 9
Applicazione CECIS per l’inquinamento marino
In vigore dal 10 apr 2025
Applicazione CECIS per l’inquinamento marino
1. La Commissione può assicurare agli Stati membri e all’Agenzia europea per la sicurezza marittima la disponibilità di un’applicazione CECIS dedicata all’inquinamento marino, che rispecchi i requisiti specifici di risposta agli incidenti marittimi.
2. L’applicazione specializzata CECIS è accessibile anche ai paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l’Unione. La Commissione può inoltre concedere un accesso ad hoc ai segretariati delle convenzioni marittime regionali pertinenti.
Storico versioni
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