Art. 25

Carattere integrativo del programma di formazione

In vigore dal 10 apr 2025
Carattere integrativo del programma di formazione In linea con la responsabilità primaria degli Stati membri, di cui all’, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE, di dotare i rispettivi sistemi di gestione delle catastrofi di mezzi sufficienti, il programma di formazione integra la formazione del personale addetto alla protezione civile e alla gestione delle catastrofi che viene svolta al livello nazionale appropriato.
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Carattere integrativo del programma di formazione (Art. 25 Decisione (UE) 2025/704) — Testo vigente | Portale Normativo