Art. 23
Procedura per colmare le carenze dei mezzi di risposta
In vigore dal 10 apr 2025
Procedura per colmare le carenze dei mezzi di risposta
1. Qualora la Commissione, insieme agli Stati membri, abbia individuato, ai sensi dell’, carenze potenzialmente significative nei mezzi di risposta che non possono essere colmate ai sensi dell’, ne trasmette notifica scritta agli Stati membri, specificando ciò che ritiene siano carenze nei mezzi di risposta e invitandoli a colmare le carenze significative nei mezzi di risposta, ai sensi dell’, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione se, quando e in che modo prevedono di colmare le carenze significative dei mezzi di risposta, a titolo individuale o in collaborazione con altri Stati membri.
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