Art. 22

Procedura per individuare i mezzi di risposta al di fuori dell’ECPP

In vigore dal 10 apr 2025
Procedura per individuare i mezzi di risposta al di fuori dell’ECPP 1.   Qualora abbia individuato, insieme agli Stati membri, carenze in termini di mezzi di risposta potenzialmente significative ai sensi dell’ della presente decisione, la Commissione esamina, in collaborazione con gli Stati membri, la disponibilità dei mezzi necessari al di fuori dell’ECPP, conformemente all’, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE. 2.   La Commissione considera come disponibili al di fuori del CECIS solo i mezzi seguenti: a) mezzi registrati nel CECIS; b) mezzi diversi da quelli di cui alla lettera a), ma che possono essere messi rapidamente a disposizione dello o degli Stati membri nei quantitativi, nel luogo, nei tempi e per la durata richiesti. 3.   Al fine di reperire i mezzi di cui al paragrafo 2, lettera b), la Commissione rivolge ai punti di contatto nazionali una richiesta in cui illustra in dettaglio la valutazione delle carenze in termini di mezzi di risposta potenzialmente significative e invita gli Stati membri a fornire informazioni su eventuali mezzi disponibili al di fuori dell’ECPP, di cui alla suddetta lettera. 4.   Nella richiesta di cui al paragrafo 3, la Commissione stabilisce un termine di risposta non superiore a 60 giorni di calendario, a seconda della complessità prevista per gli Stati membri nell’accertamento dei mezzi di cui al paragrafo 2. 5.   Gli Stati membri comunicano per iscritto alla Commissione, entro il termine, le informazioni specifiche riguardanti eventuali mezzi di cui al paragrafo 2. 6.   Se uno Stato membro non risponde per iscritto entro il termine, la Commissione ne deduce che, ai fini della propria valutazione, lo Stato membro non dispone dei mezzi di cui al paragrafo 2. 7.   Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri e prendendo in considerazione solo i mezzi di cui al paragrafo 2, la Commissione valuta se detti mezzi colmano le carenze individuate conformemente all’. La Commissione ritiene colmate le carenze in termini di mezzi di risposta solo quando il numero combinato dei mezzi all’interno dell’ECPP e dei mezzi di cui al paragrafo 2 è pari o superiore agli obiettivi di capacità di cui all’allegato III.
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Procedura per individuare i mezzi di risposta al di fuori dell’ECPP (Art. 22 Decisione (UE) 2025/704) — Testo vigente | Portale Normativo