Art. 24

Disposizioni comuni sui programmi di formazione, esercitazioni e scambio di esperti

In vigore dal 10 apr 2025
Disposizioni comuni sui programmi di formazione, esercitazioni e scambio di esperti 1.   Sono istituiti un programma di formazione, un programma di esercitazioni e un programma di scambio di esperti per rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e con la Commissione in materia di protezione civile e gestione delle catastrofi nell’ambito della rete unionale di conoscenze in materia di protezione civile istituita ai sensi dell’, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE. 2.   La Commissione è responsabile del coordinamento e dell’organizzazione dei programmi di cui al paragrafo 1. 3.   Per lo sviluppo, l’attuazione, l’orientamento strategico e le priorità dei programmi di cui al paragrafo 1, la Commissione opera in stretta collaborazione con gli Stati membri tramite il gruppo di lavoro istituito ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2021/1956 della Commissione (7). Il gruppo di lavoro può tenere conto di qualsiasi raccomandazione della Commissione adottata ai sensi dell’, paragrafo 5, della decisione n. 1313/2013/UE e del lavoro intrapreso dalla Commissione e dagli Stati membri sull’elaborazione di scenari ai sensi dell’ della decisione n. 1313/2013/UE. 4.   Gli Stati membri nominano i coordinatori nazionali della formazione incaricati di coordinare a livello nazionale l’individuazione e la gestione degli esperti e dei portatori di interessi che partecipano ai programmi di formazione, esercitazione e scambio di esperti. I coordinatori nazionali della formazione operano in stretta consultazione con le autorità nazionali e regionali pertinenti e con altri enti, a seconda dei casi. 5.   La Commissione monitora i programmi di cui al paragrafo 1 e garantisce la presenza di un sistema di valutazione adeguato.
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Disposizioni comuni sui programmi di formazione, esercitazioni e scambio di esperti (Art. 24 Decisione (UE) 2025/704) — Testo vigente | Portale Normativo