Art. 6
Informazioni e aggiornamenti
In vigore dal 10 apr 2025
Informazioni e aggiornamenti
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni opportune tramite il modello paese di cui all’allegato I.
2. Gli Stati membri trasmettono informazioni sui punti di contatto ed eventualmente su altri servizi competenti in caso di catastrofi naturali, tecnologiche, chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari e di altre catastrofi ambientali provocate dall’uomo, compreso l’inquinamento marino.
3. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione eventuali modifiche delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. La banca dati del CECIS contiene una sezione specifica con informazioni sulla registrazione e sulla disponibilità di mezzi di risposta nell’ECPP e in rescEU. La Commissione garantisce che i punti di contatto nazionali della protezione civile dispongano di un accesso continuo.
5. Gli Stati membri assicurano il costante aggiornamento dello status di disponibilità e di ogni altro dato fattuale riguardante le caratteristiche pertinenti di tutti i mezzi di risposta registrati nell’ECPP, contenuti nella sezione dedicata della banca dati del CECIS.
6. Se necessario, gli Stati membri possono consentire ad altre autorità nazionali pertinenti o alle autorità competenti designate di accedere al CECIS.
Storico versioni
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