Art. 13
Requisiti per moduli, altri mezzi di risposta e TAST
In vigore dal 10 apr 2025
Requisiti per moduli, altri mezzi di risposta e TAST
1. I moduli e le TAST devono essere conformi ai requisiti tecnici minimi di cui all’allegato II.
2. Lo Stato membro provvede affinché:
a)
i moduli e gli altri mezzi di risposta, escluse le forniture di soccorso, possano operare con altri moduli e altri mezzi di risposta, a eccezione delle forniture di soccorso;
b)
le TAST possano operare con altre TAST e con gli attori pertinenti sul campo;
c)
le componenti di un modulo possano operare insieme come un unico modulo;
d)
le componenti di una TAST possano operare insieme come un’unica TAST;
e)
i moduli, gli altri mezzi di risposta, escluse le forniture di soccorso, e le TAST possano operare con i mezzi di risposta alle catastrofi internazionali inviati in soccorso del paese colpito;
f)
i capisquadra, i vice capisquadra e i funzionari di collegamento dei moduli, degli altri mezzi di risposta, escluse le forniture di soccorso, e delle TAST partecipano ad appositi corsi di formazione ed esercitazioni organizzate dalla Commissione, come indicato nel capo 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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