Art. 14
Obiettivi di capacità dell’ECPP
In vigore dal 10 apr 2025
Obiettivi di capacità dell’ECPP
1. Gli obiettivi di capacità dell’ECPP corrispondono a quanto stabilito nell’allegato III.
2. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta almeno ogni due anni l’idoneità degli obiettivi del dispositivo, che rivede eventualmente in funzione dei rischi individuati dalle valutazioni del rischio nazionali o da altre fonti di informazione nazionali, dell’Unione o internazionali.
3. Gli Stati membri trasmettono tempestivamente alla Commissione le informazioni pertinenti sui rischi necessarie per la valutazione degli obiettivi di capacità del dispositivo.
Storico versioni
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