Art. 16

Procedura di certificazione e registrazione nell’ECPP per gli esperti

In vigore dal 10 apr 2025
Procedura di certificazione e registrazione nell’ECPP per gli esperti 1.   I capisquadra e i vice capisquadra delle squadre EUCP sono considerati certificati e idonei alla registrazione nell’ECPP una volta completati, laddove necessario, i corsi e le esercitazioni pertinenti del programma di formazione ed esercitazioni del meccanismo. 2.   Gli Stati membri registrano i capisquadra e i vice capisquadra certificati delle squadre EUCP nell’ECPP dopo aver inviato un impegno scritto alla Commissione. 3.   Gli Stati membri possono impegnare e registrare un determinato numero di esperti di coordinamento e valutazione e di esperti tecnici nell’ambito di profili particolari, come previsto dall’allegato IV. 4.   La Commissione verifica la conformità degli esperti di coordinamento e valutazione e degli esperti tecnici ai rispettivi profili al momento della loro nomina per l’invio.
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Procedura di certificazione e registrazione nell’ECPP per gli esperti (Art. 16 Decisione (UE) 2025/704) — Testo vigente | Portale Normativo