Art. 18
Impegno a lungo termine delle risorse di rescEU
In vigore dal 10 apr 2025
Impegno a lungo termine delle risorse di rescEU
1. Le risorse di rescEU sono disponibili per la mobilitazione ai sensi dell’ per l’intero ciclo di vita operativo, se non diversamente concordato con la Commissione o se non donate ai sensi dell’.
2. Fatte salve le disponibilità di bilancio, la Commissione e lo Stato membro che ospita la risorsa forniscono quanto necessario per garantire la disponibilità e la mobilitazione delle risorse di cui al paragrafo 1.
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