Art. 19

Impegno nell’ECPP dei mezzi di risposta che ricevono finanziamenti dall’Unione per i costi di adattamento

In vigore dal 10 apr 2025
Impegno nell’ECPP dei mezzi di risposta che ricevono finanziamenti dall’Unione per i costi di adattamento 1.   Gli Stati membri che ricevono un sostegno finanziario dell’Unione per i costi di adeguamento dei mezzi di risposta ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera c), della decisione n. 1313/2013/UE, impegnano tali mezzi nell’ECPP per i periodi minimi indicati di seguito: a) 3 anni per i mezzi che ricevono un sostegno finanziario dell’Unione fino a 300 000 EUR; b) 5 anni per i mezzi che ricevono un sostegno finanziario dell’Unione da 300 001 EUR fino a 1 000 000 EUR; c) 7 anni per i mezzi che ricevono un sostegno finanziario dell’Unione da 1 000 001 EUR fino a 2 000 000 EUR; d) 10 anni per i mezzi che ricevono un sostegno finanziario dell’Unione superiore a 2 000 000 EUR. 2.   Qualora il ciclo di vita operativo di un mezzo sia inferiore al periodo minimo di cui al paragrafo 1, il periodo minimo corrisponde alla durata del ciclo di vita operativo. 3.   La Commissione può decidere, tramite l’ERCC, di derogare al periodo minimo di cui al paragrafo 1 in relazione a un mezzo specifico, qualora ciò sia debitamente giustificato dallo Stato membro che riceve il sostegno finanziario dell’Unione.
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Impegno nell’ECPP dei mezzi di risposta che ricevono finanziamenti dall’Unione per i costi di adattamento (Art. 19 Decisione (UE) 2025/704) — Testo vigente | Portale Normativo