Art. 17
Procedura di certificazione e registrazione delle risorse di rescEU
In vigore dal 10 apr 2025
Procedura di certificazione e registrazione delle risorse di rescEU
1. La Commissione, insieme agli Stati membri, individua le risorse di rescEU pertinenti che gli Stati membri devono certificare.
2. Gli Stati membri certificano le risorse di rescEU conformemente alla procedura di certificazione e registrazione di cui all’allegato V, ove opportuno. La procedura di certificazione tiene conto, laddove necessario, della natura polivalente delle risorse di rescEU interessate.
3. Le risorse di rescEU in procinto di completare la procedura di certificazione dell’Unione possono essere mobilitate conformemente all’.
4. Gli Stati membri registrano le risorse di rescEU nel CECIS.
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