Art. 34

Criteri per le decisioni sulla mobilitazione delle risorse di rescEU

In vigore dal 10 apr 2025
Criteri per le decisioni sulla mobilitazione delle risorse di rescEU 1.   Quando riceve una richiesta di assistenza, l’ERCC valuta se le risorse esistenti messe a disposizione dagli Stati membri attraverso il meccanismo unionale di protezione civile e i mezzi preimpegnati nell’ambito dell’ECPP siano sufficienti a garantire una risposta efficace alla richiesta. Qualora non sia possibile garantire una risposta efficace, la Commissione, tramite l’ERCC, decide in merito alla mobilitazione delle risorse di rescEU conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 6, della decisione n. 1313/2013/UE. 2.   La decisione di mobilitare le risorse di rescEU tiene conto dei seguenti criteri specifici: a) la situazione operativa negli Stati membri e i potenziali rischi di catastrofe; b) l’idoneità e l’adeguatezza delle risorse di rescEU per rispondere alla catastrofe; c) l’ubicazione geografica delle risorse di rescEU, compresi i tempi e i costi stimati per il trasporto nell’area interessata; d) altri criteri pertinenti, tra cui la sostenibilità, la precedente esperienza e l’utilizzo delle risorse. 3.   In caso di richieste di assistenza contrastanti, si tiene conto dei seguenti criteri supplementari al momento di decidere dove mobilitare le risorse di rescEU: a) i rischi previsti per le vite umane; b) i rischi previsti per le infrastrutture critiche e i soggetti critici di cui all’ della direttiva (UE) 2022/2557, indipendentemente dal fatto che si trovino all’interno o all’esterno dell’Unione; c) l’impatto previsto delle catastrofi, compreso l’impatto ambientale; d) le necessità individuate dall’ERCC; e) il rischio potenziale di diffusione delle catastrofi; f) le ripercussioni socioeconomiche; g) l’invocazione della clausola di solidarietà di cui all’articolo 222 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; h) altri fattori operativi pertinenti.
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Criteri per le decisioni sulla mobilitazione delle risorse di rescEU (Art. 34 Decisione (UE) 2025/704) — Testo vigente | Portale Normativo