Art. 35

Utilizzo nazionale delle risorse di rescEU

In vigore dal 10 apr 2025
Utilizzo nazionale delle risorse di rescEU 1.   Gli Stati membri che utilizzano le risorse di rescEU a fini nazionali garantiscono: a) la relativa disponibilità e lo stato di prontezza alle operazioni nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile entro i termini previsti dai pertinenti requisiti di qualità, salvo diversamente concordato con la Commissione; b) la parità di trattamento delle risorse di rescEU e di altre risorse nazionali per quanto riguarda l’adeguatezza del mantenimento, dello stoccaggio, dell’assicurazione, del personale e delle altre attività pertinenti di gestione e mantenimento; c) la riparazione rapida in caso di danni. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, tramite l’ERCC, l’uso nazionale delle risorse di rescEU e presentano una relazione alla Commissione in seguito al loro utilizzo. 3.   Qualora l’utilizzo delle risorse di rescEU a livello nazionale pregiudichi la disponibilità di cui al paragrafo 1, lettera a), prima della mobilitazione gli Stati membri sono tenuti a chiedere, tramite l’ERCC, il consenso alla Commissione. 4.   Laddove le risorse di rescEU in questione siano necessarie per le operazioni di risposta nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile, gli Stati membri ne garantiscono la disponibilità nel più breve tempo possibile.
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Utilizzo nazionale delle risorse di rescEU (Art. 35 Decisione (UE) 2025/704) — Testo vigente | Portale Normativo