Art. 21
Procedura per l’individuazione delle carenze in termini di mezzi di risposta nell’ECPP
In vigore dal 10 apr 2025
Procedura per l’individuazione delle carenze in termini di mezzi di risposta nell’ECPP
1. Nel quadro della verifica dei progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di capacità, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta lo scarto tra i mezzi registrati nell’ECPP dagli Stati membri e gli obiettivi di capacità di cui all’allegato III.
2. La Commissione e gli Stati membri considerano come mezzi preimpegnati nell’ECPP solo i mezzi che dispongono di un impegno valido e che sono stati certificati.
3. La Commissione comunica agli Stati membri tutte le carenze dei mezzi di risposta ancora irrisolte.
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