Art. 28

Programma delle esercitazioni

In vigore dal 10 apr 2025
Programma delle esercitazioni 1.   Il programma delle esercitazioni comprende: a) moduli di simulazione ed esercitazioni sul campo; b) esercitazioni su scala reale; c) altri tipi di esercitazioni, in base alle esigenze individuate. Tali esercitazioni possono essere svolte al di fuori dell’Unione. 2.   Il programma di esercitazioni mira in particolare a: a) migliorare il livello di preparazione della protezione civile e dei sistemi di gestione delle catastrofi; b) garantire una risposta efficace e rapida degli Stati membri alle catastrofi, in particolare per quanto riguarda gli esperti, le squadre e le altre risorse fornite negli interventi di assistenza nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile; c) verificare e migliorare i requisiti di qualità per le mobilitazioni nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile, al fine di migliorare il coordinamento dell’assistenza in materia di protezione civile; d) rafforzare la cooperazione tra i servizi di protezione civile e altri servizi competenti degli Stati membri e la Commissione, nonché nello svolgimento delle esercitazioni transfrontaliere di cui all’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); e) individuare e condividere gli insegnamenti tratti; f) testare l’attuazione degli insegnamenti tratti.
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Programma delle esercitazioni (Art. 28 Decisione (UE) 2025/704) — Testo vigente | Portale Normativo