Art. 28
Programma delle esercitazioni
In vigore dal 10 apr 2025
Programma delle esercitazioni
1. Il programma delle esercitazioni comprende:
a)
moduli di simulazione ed esercitazioni sul campo;
b)
esercitazioni su scala reale;
c)
altri tipi di esercitazioni, in base alle esigenze individuate.
Tali esercitazioni possono essere svolte al di fuori dell’Unione.
2. Il programma di esercitazioni mira in particolare a:
a)
migliorare il livello di preparazione della protezione civile e dei sistemi di gestione delle catastrofi;
b)
garantire una risposta efficace e rapida degli Stati membri alle catastrofi, in particolare per quanto riguarda gli esperti, le squadre e le altre risorse fornite negli interventi di assistenza nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile;
c)
verificare e migliorare i requisiti di qualità per le mobilitazioni nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile, al fine di migliorare il coordinamento dell’assistenza in materia di protezione civile;
d)
rafforzare la cooperazione tra i servizi di protezione civile e altri servizi competenti degli Stati membri e la Commissione, nonché nello svolgimento delle esercitazioni transfrontaliere di cui all’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);
e)
individuare e condividere gli insegnamenti tratti;
f)
testare l’attuazione degli insegnamenti tratti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2025:704:oj#art-28