Art. 54

Richieste di assistenza dell’Unione nelle azioni di risposta

In vigore dal 10 apr 2025
Richieste di assistenza dell’Unione nelle azioni di risposta 1.   Le richieste di assistenza dell’Unione sono presentate dall’autorità competente di cui all’ e inviate alla Commissione tramite il CECIS o la posta elettronica (o altri mezzi elettronici) prima che abbia luogo qualsiasi azione di risposta relativa a tale richiesta. La Commissione informa l’autorità richiedente delle informazioni necessarie per procedere con la richiesta. 2.   Una volta ricevuta la richiesta di assistenza dell’Unione da parte della Commissione, i costi dell’azione di risposta richiesta diventano ammissibili al finanziamento dell’Unione, fatto salvo l’. 3.   La Commissione può decidere di utilizzare un sistema di scambio elettronico dedicato per tutti gli scambi con i beneficiari, compresa la conclusione delle convenzioni di sovvenzione e la notifica delle decisioni di sovvenzione e delle relative modifiche, ai sensi dell’articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 4.   Una volta ricevuta la richiesta di assistenza dell’Unione per un’azione di risposta, la Commissione informa i punti di contatto designati dagli Stati membri ai sensi dell’, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE tramite il CECIS. 5.   Se uno Stato membro richiede l’assistenza dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, lettera b), la Commissione può invitare gli Stati membri o gli operatori privati, o entrambi, a fornirle i dettagli delle attrezzature e delle risorse di trasporto e logistiche che possono offrire. La Commissione indica una scadenza per la trasmissione di tali informazioni. 6.   La Commissione condivide le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 5 con lo Stato membro che ha presentato la richiesta, insieme a qualsiasi altra informazione di cui la Commissione disponga in merito alle attrezzature, alle risorse di trasporto e logistiche disponibili da altre fonti, compreso il mercato commerciale, e aiuta gli Stati membri ad accedere a tali risorse aggiuntive. 7.   Lo Stato membro che presenta la richiesta informa la Commissione delle soluzioni di attrezzature, trasporto e logistica che lo Stato membro ha selezionato e si mette in contatto con gli Stati membri che forniscono tale sostegno o con l’operatore che fornisce tali servizi individuati dalla Commissione. Esso informa inoltre la Commissione dei progressi compiuti nella fornitura dell’assistenza in materia di protezione civile. 8.   Nel caso in cui scelga i servizi forniti dal mercato commerciale, lo Stato membro dovrà confermare per iscritto la propria richiesta di un servizio di trasporto e di logistica e il proprio impegno a rimborsare la Commissione conformemente a quanto previsto dal paragrafo 9. 9.   Per i costi sostenuti dalla Commissione quando lo Stato membro richiedente sceglie i servizi forniti dal mercato commerciale, la Commissione emette una nota di addebito allo Stato membro che ha beneficiato dell’assistenza finanziaria dell’Unione. 10.   Nel caso dell’, paragrafo 2, lettera b), uno Stato membro può assumere la guida del coordinamento della procedura ai sensi di detto articolo.
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Richieste di assistenza dell’Unione nelle azioni di risposta (Art. 54 Decisione (UE) 2025/704) — Testo vigente | Portale Normativo