Art. 52
Invio di esperti, squadre EUCP e TAST
In vigore dal 10 apr 2025
Invio di esperti, squadre EUCP e TAST
1. L’ERCC mobilita e invia gli esperti e la TAST selezionati con brevissimo preavviso, una volta nominati dagli Stati membri per la missione specifica.
2. I costi di invio dei singoli esperti, delle squadre EUCP e delle TAST sono gestiti ai sensi dell’, lettera a), della decisione n. 1313/2013/UE.
3. In caso di stipula di un accordo di servizio, questo dovrà comprendere gli elementi seguenti:
a)
obiettivi della missione;
b)
mandato;
c)
principi di etica e di condotta;
d)
durata prevista della missione;
e)
generalità della persona da contattare sul posto;
f)
condizioni della copertura assicurativa;
g)
indennità giornaliera a copertura delle spese;
h)
condizioni specifiche di pagamento;
i)
linee guida per gli esperti tecnici, gli esperti di coordinamento e di valutazione, i capisquadra e i vice capisquadra della squadra EUCP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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