Art. 52

Invio di esperti, squadre EUCP e TAST

In vigore dal 10 apr 2025
Invio di esperti, squadre EUCP e TAST 1.   L’ERCC mobilita e invia gli esperti e la TAST selezionati con brevissimo preavviso, una volta nominati dagli Stati membri per la missione specifica. 2.   I costi di invio dei singoli esperti, delle squadre EUCP e delle TAST sono gestiti ai sensi dell’, lettera a), della decisione n. 1313/2013/UE. 3.   In caso di stipula di un accordo di servizio, questo dovrà comprendere gli elementi seguenti: a) obiettivi della missione; b) mandato; c) principi di etica e di condotta; d) durata prevista della missione; e) generalità della persona da contattare sul posto; f) condizioni della copertura assicurativa; g) indennità giornaliera a copertura delle spese; h) condizioni specifiche di pagamento; i) linee guida per gli esperti tecnici, gli esperti di coordinamento e di valutazione, i capisquadra e i vice capisquadra della squadra EUCP.
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