Art. 53

Assistenza dell’Unione nelle azioni di risposta

In vigore dal 10 apr 2025
Assistenza dell’Unione nelle azioni di risposta 1.   Qualsiasi Stato membro che fornisca assistenza in materia di protezione civile o che mobiliti una risorsa di rescEU ai sensi dell’ può richiedere l’assistenza dell’Unione conformemente all’. 2.   L’assistenza dell’Unione può consistere in quanto segue: a) concessione di sovvenzioni agli Stati membri per coprire le attrezzature e le risorse di trasporto e logistiche nonché qualsiasi altra azione di sostegno e complementare necessaria per facilitare il coordinamento della risposta; b) agevolazione dell’accesso alle attrezzature e alle risorse di trasporto e logistiche nonché ai servizi sotto forma di messa in comune con altri Stati membri e di accesso al mercato commerciale o ad altre fonti attraverso la Commissione, come ad esempio i servizi di trasporto acquistati da enti privati o di altro tipo. 3.   Se i costi relativi ad una richiesta di assistenza dell’Unione di cui al paragrafo 2 sono inferiori a 10 000 EUR, non sono ammissibili a meno che non siano coperti dai partenariati quadro di cui al paragrafo 4, o riguardino la mobilitazione di risorse di rescEU o l’agevolazione dell’accesso alle attrezzature, alle risorse di trasporto e logistiche nonché ai servizi sotto forma di messa in comune con altri Stati membri. 4.   La Commissione può stabilire partenariati finanziari quadro con le autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 130 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
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