Art. 55

Decisione sull’assistenza dell’Unione per le azioni di risposta

In vigore dal 10 apr 2025
Decisione sull’assistenza dell’Unione per le azioni di risposta 1.   Nel valutare le richieste conformemente all’, la Commissione tiene conto di quanto segue: a) le informazioni contenute nella richiesta di assistenza finanziaria dell’Unione per le azioni di risposta presentata dallo Stato membro ai sensi dell’, paragrafo 1; b) le necessità espresse dal paese colpito che attiva il meccanismo unionale di protezione civile, le necessità identificate dall’ERCC e le necessità di altri paesi colpiti, come nel caso delle attivazioni di assistenza consolare; c) qualsiasi valutazione delle necessità effettuata dalla squadra EUCP inviata nel paese colpito e dagli esperti che riferiscono alla Commissione immediatamente prima o durante la catastrofe; d) altre informazioni pertinenti e affidabili trasmesse dagli Stati membri e dalle organizzazioni internazionali e in possesso della Commissione al momento della decisione; e) l’efficienza e l’efficacia delle soluzioni o delle operazioni di trasporto e logistiche volte a garantire la fornitura tempestiva dell’assistenza della protezione civile; f) altre azioni pertinenti intraprese dalla Commissione. 2.   Gli Stati membri forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria per valutare le richieste ai sensi dell’. Dopo aver ricevuto una richiesta di informazioni supplementari da parte della Commissione, gli Stati membri trasmettono le informazioni richieste il prima possibile. 3.   La Commissione indica l’importo del pagamento di prefinanziamento da versare. Tale pagamento di prefinanziamento può arrivare fino all’85 % del contributo finanziario dell’Unione richiesto, in base alla disponibilità di risorse di bilancio. Non è fornito alcun prefinanziamento per le azioni di risposta che sono già state completate. Non è previsto alcun prefinanziamento se le sovvenzioni non soddisfano la soglia stabilita per le sovvenzioni di valore modesto di cui all’, punto 41), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, a meno che lo Stato membro che richiede il sostegno finanziario non possa dimostrare che l’assenza di prefinanziamento comprometterebbe l’attuazione dell’azione di risposta. 4.   La Commissione comunica immediatamente la decisione sull’assistenza dell’Unione nelle azioni di risposta allo Stato membro che richiede il sostegno finanziario e a tutti gli altri Stati membri.
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