Art. 57
Designazione dell’autorità competente
In vigore dal 10 apr 2025
Designazione dell’autorità competente
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per richiedere e ricevere l’assistenza finanziaria dell’Unione o autorizzano altre entità a richiedere e ricevere l’assistenza finanziaria dell’Unione, per l’attuazione di altre azioni di risposta conformemente all’, lettera c), della decisione n. 1313/2013/UE. Essi informano la Commissione di conseguenza e notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi variazione.
2. Le entità che possiedono mezzi propri o gestiscono concretamente mezzi preimpegnati nell’ECPP, al momento della loro mobilitazione, possono essere designate o autorizzate dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1.
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