Art. 56

Risarcimento dei danni

In vigore dal 10 apr 2025
Risarcimento dei danni In deroga all’articolo 340 del trattato, lo Stato membro che richiede l’assistenza dell’Unione si astiene dal presentare una richiesta di risarcimento all’Unione per i danni causati al proprio patrimonio o al proprio personale di servizio, qualora tali danni siano la conseguenza della fornitura di risorse di trasporto o di servizi di cui alla presente decisione, a meno che non si dimostri che sono il risultato di un dolo o di una negligenza grave.
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