Art. 35

Richieste di assistenza e risposte

In vigore dal 16 ott 2014
Richieste di assistenza e risposte 1.   Al verificarsi o nell'imminenza di una catastrofe all'interno dell'Unione, la Commissione, una volta ricevuta una richiesta di assistenza tramite il CECIS, svolge, ove opportuno e quanto prima, le azioni di cui all', paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE. 2.   Al verificarsi o nell'imminenza di una catastrofe al di fuori dell'Unione che richieda un'assistenza di protezione civile, la Commissione può informare il paese terzo della possibilità di chiedere assistenza nell'ambito del meccanismo unionale. 3.   Lo Stato membro o il paese terzo colpito da una catastrofe o minacciato da una catastrofe imminente che intende chiedere assistenza tramite il meccanismo unionale rivolge all'ERCC, tramite la propria autorità competente, una richiesta scritta di assistenza di protezione civile. Le Nazioni Unite e le relative agenzie, o le altre organizzazioni internazionali di cui all'allegato VII, che intendono chiedere assistenza tramite il meccanismo unionale rivolgono all'ERCC una richiesta scritta di assistenza di protezione civile. 4.   Il richiedente assistenza trasmette all'ERCC ogni informazione utile sulla situazione, in particolare sui bisogni specifici, sul sostegno richiesto e sulla localizzazione. 5.   Il richiedente assistenza comunica all'ERCC i tempi, il punto di ingresso e la localizzazione relativi alla richiesta di assistenza e il punto di contatto operativo che gestisce la catastrofe sul posto. 6.   Per ogni richiesta di assistenza l'ERCC appronta, nella misura del possibile, uno specifico piano di mobilitazione. Il piano formula raccomandazioni su come prestare assistenza, invitando a mobilitare moduli, squadre di supporto e assistenza tecnica, altri mezzi di risposta o esperti registrati nell'EERC, e valuta eventuali bisogni critici. I piani di mobilitazione specifici, redatti secondo la struttura e lo schema precisati all'allegato VI, si basano sui piani generali prestabiliti di cui all', paragrafo 3, lettera c), e all', paragrafo 3, lettera b), della decisione n. 1313/2013/UE, che contemplano le tipologie di rischi di catastrofe più rilevanti e prendono in considerazione gli scenari di rischio individuati nelle valutazioni dei rischi degli Stati membri. I piani di mobilitazione specifici sono trasmessi a tutti gli Stati membri. 7.   I processo di selezione dei mezzi registrati nell'EERC si basa sui seguenti criteri, la cui priorità può dipendere dalle specificità della richiesta di assistenza: a) disponibilità; b) idoneità; c) localizzazione/prossimità; d) tempi e costi di trasporto stimati; e) precedente esperienza; f) precedente impiego della risorsa; g) altri criteri pertinenti, come competenze linguistiche e prossimità culturale. 8.   Salvo diversamente concordato con gli Stati membri, l'ERCC non invita gli Stati membri a mobilitare mezzi specifici dall'EERC verso zone teatro o a rischio di conflitti armati o in altre situazioni che mettono a repentaglio la sicurezza delle squadre. 9.   Gli Stati membri invitati a mobilitare mezzi dall'EERC comunicano all'ERCC, conformemente all', paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE, la loro decisione finale sulla mobilitazione. L'ERCC specifica il termine entro il quale, in linea di principio, lo Stato membro deve rispondere. Il termine tiene conto della natura della catastrofe e in ogni caso non è inferiore a due ore. 10.   Il richiedente assistenza comunica all'ERCC l'offerta di assistenza che ha accettato. 11.   Quando l'assistenza è necessaria per colmare un bisogno critico e non è disponibile nell'EERC, o non lo è sufficientemente, la Commissione comunica immediatamente a tutti i punti di contatto nazionali, tramite il CECIS, il sostegno finanziario dell'Unione per il supporto al trasporto, conformemente all', paragrafo 3, lettera b), della decisione n. 1313/2013/UE. 12.   Per quanto riguarda le richieste di mezzi e di squadre di intervento, l'ERCC comunica agli Stati membri la scelta effettuata dal richiedente assistenza. Gli Stati membri che forniscono assistenza tengono regolarmente informato l'ERCC sull'invio dei mezzi e delle squadre di intervento e di tutti i mezzi che rientrano nell'EERC. 13.   La Commissione può selezionare, nominare e inviare una squadra di esperti per il supporto sul posto, conformemente all' della decisione n. 1313/2013/UE.
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Richieste di assistenza e risposte (Art. 35 Decisione (UE) 2014/762) — Testo vigente | Portale Normativo