Art. 34

Promuovere l'attuazione

In vigore dal 16 ott 2014
Promuovere l'attuazione 1.   La Commissione assicura che gli insegnamenti individuati insieme agli Stati membri e ai soggetti interessati alimentino il processo decisionale mirato all'ulteriore sviluppo del meccanismo unionale. 2.   Gli insegnamenti individuati contribuiscono in particolare a definire: a) le priorità del programma di formazione e, se opportuno, il contenuto e il programma dei corsi di formazione, e del programma di esercitazioni; b) le priorità degli inviti annui a presentare progetti di prevenzione e preparazione; e c) le priorità delle attività di pianificazione di cui all' della decisione n. 1313/2013/UE. 3.   La Commissione estende regolari relazioni sul programma sugli insegnamenti tratti in cui rende conto dei rilevanti insegnamenti individuati, con le azioni correttive previste, le responsabilità e la tempistica, e di come evolve l'attuazione degli insegnamenti. 4.   Gli Stati membri riferiscono periodicamente sui progressi realizzati nell'attuazione degli insegnamenti individuati rientranti nelle rispettive responsabilità nazionali.
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Promuovere l'attuazione (Art. 34 Decisione (UE) 2014/762) — Testo vigente | Portale Normativo