Art. 33
Monitoraggio, analisi e valutazione
In vigore dal 16 ott 2014
Monitoraggio, analisi e valutazione
1. La Commissione e gli Stati membri condividono i dati, le informazioni e le valutazioni necessarie per monitorare, analizzare e valutare tutte i rilevanti interventi di protezione civile nel quadro del meccanismo unionale.
2. Per raccogliere e condividere i dati, diffondere gli insegnamenti tratti e avere una visione d'insieme della loro attuazione, la Commissione e gli Stati membri si avvalgono di una banca dati creata e gestita dalla Commissione.
3. La Commissione facilita l'individuazione degli insegnamenti con i soggetti interessati, anche convocando delle riunioni.
Storico versioni
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