Art. 33 · Monitoraggio, analisi e valutazione

Art. 33

Monitoraggio, analisi e valutazione

In vigore dal 16 ott 2014
Monitoraggio, analisi e valutazione 1.   La Commissione e gli Stati membri condividono i dati, le informazioni e le valutazioni necessarie per monitorare, analizzare e valutare tutte i rilevanti interventi di protezione civile nel quadro del meccanismo unionale. 2.   Per raccogliere e condividere i dati, diffondere gli insegnamenti tratti e avere una visione d'insieme della loro attuazione, la Commissione e gli Stati membri si avvalgono di una banca dati creata e gestita dalla Commissione. 3.   La Commissione facilita l'individuazione degli insegnamenti con i soggetti interessati, anche convocando delle riunioni.
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