Art. 36

Missioni di esperti

In vigore dal 16 ott 2014
Missioni di esperti 1.   Gli esperti inviati assolvono ai compiti di cui all', lettera d), della decisione n. 1313/2013/UE. Essi riferiscono regolarmente alle autorità dello Stato richiedente e all'ERCC. 2.   L'ERCC tiene informati gli Stati membri su come evolve la missione di esperti. 3.   Il richiedente assistenza informa regolarmente l'ERCC su come evolvono le attività in corso sul posto. 4.   Nel caso di interventi in paesi terzi, il caposquadra informa regolarmente l'ERCC su come evolvono le attività in corso sul posto. 5.   L'ERCC raccoglie tutte le informazioni pervenute e le distribuisce ai punti di contatto e alle autorità competenti degli Stati membri.
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Missioni di esperti (Art. 36 Decisione (UE) 2014/762) — Testo vigente | Portale Normativo