Art. 38
Relazione e insegnamenti tratti
In vigore dal 16 ott 2014
Relazione e insegnamenti tratti
1. Le autorità competenti del richiedente assistenza e degli Stati membri che hanno prestato assistenza, così come gli esperti inviati, hanno la possibilità di presentare all'ERCC le proprie conclusioni su tutti gli aspetti dell'intervento. L'ERCC elabora una relazione di sintesi sull'assistenza prestata e sugli insegnamenti individuati.
2. In aggiunta a quanto previsto agli , l'ERCC segue, insieme agli Stati membri, l'attuazione degli insegnamenti individuati al fine di migliorare gli interventi di assistenza nel quadro del meccanismo unionale.
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