Art. 40
Risarcimento dei danni
In vigore dal 16 ott 2014
Risarcimento dei danni
1. Salvo casi debitamente provati di dolo o colpa grave, lo Stato membro richiedente assistenza rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti degli Stati membri per i danni subiti in conseguenza a un intervento di assistenza fornito nel quadro del meccanismo unionale e della presente decisione.
2. In caso di danni subiti da terzi in conseguenza agli interventi di assistenza, lo Stato membro richiedente assistenza e lo Stato membro che la fornisce cooperano per agevolare il risarcimento dei danni conformemente alle normative e ai quadri applicabili.
Storico versioni
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