Art. 39
Costi
In vigore dal 16 ott 2014
Costi
1. Salvo diversamente convenuto, il richiedente assistenza sostiene i costi dell'assistenza fornita dagli Stati membri.
2. Lo Stato membro che fornisce assistenza può offrirla a titolo integralmente o parzialmente gratuito, tenendo presente in particolare la natura della catastrofe e l'entità del danno. Lo Stato membro può inoltre rinunciare in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente, al rimborso delle spese sostenute.
3. Salvo diversamente convenuto, per tutta la durata dell'intervento il richiedente assistenza facilita l'alloggiamento e il vettovagliamento delle squadre di assistenza e provvedere a riapprovvigionarle a titolo gratuito. Tuttavia inizialmente le squadre di assistenza sono logisticamente indipendenti e autosufficienti per un periodo di tempo ragionevole, in funzione delle risorse impiegate, e ne informano l'ERCC.
4. I costi per l'invio degli esperti e del relativo supporto logistico sono trattati conformemente all', lettera a), della decisione n. 1313/2013/UE. Essi sono ammissibili ai finanziamenti dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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