Art. 39

Costi

In vigore dal 16 ott 2014
Costi 1.   Salvo diversamente convenuto, il richiedente assistenza sostiene i costi dell'assistenza fornita dagli Stati membri. 2.   Lo Stato membro che fornisce assistenza può offrirla a titolo integralmente o parzialmente gratuito, tenendo presente in particolare la natura della catastrofe e l'entità del danno. Lo Stato membro può inoltre rinunciare in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente, al rimborso delle spese sostenute. 3.   Salvo diversamente convenuto, per tutta la durata dell'intervento il richiedente assistenza facilita l'alloggiamento e il vettovagliamento delle squadre di assistenza e provvedere a riapprovvigionarle a titolo gratuito. Tuttavia inizialmente le squadre di assistenza sono logisticamente indipendenti e autosufficienti per un periodo di tempo ragionevole, in funzione delle risorse impiegate, e ne informano l'ERCC. 4.   I costi per l'invio degli esperti e del relativo supporto logistico sono trattati conformemente all', lettera a), della decisione n. 1313/2013/UE. Essi sono ammissibili ai finanziamenti dell'Unione.
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Costi (Art. 39 Decisione (UE) 2014/762) — Testo vigente | Portale Normativo