Art. 37

Smantellamento degli interventi

In vigore dal 16 ott 2014
Smantellamento degli interventi 1.   Quando ritiene che l'assistenza non sia più necessaria o non possa più essere fornita, lo Stato membro richiedente o qualunque altro Stato membro che fornisce assistenza ne informa l'ERCC e gli esperti e le squadre di intervento inviati. Il richiedente assistenza e gli Stati membri organizzano in modo adeguato lo smantellamento effettivo. L'ERCC ne viene informato. 2.   Nei paesi terzi il caposquadra informa quanto prima l'ERCC ove ritenga, previe opportune consultazioni con il richiedente assistenza, che l'assistenza non sia più necessaria o ne sia impedita l'efficace fornitura. L'ERCC trasmette queste informazioni alla delegazione dell'Unione nel paese interessato, ai servizi competenti della Commissione, al SEAE e agli Stati membri. L'ERCC, coordinandosi con il richiedente assistenza, garantisce l'effettivo smantellamento degli esperti e delle squadre di intervento inviati.
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Smantellamento degli interventi (Art. 37 Decisione (UE) 2014/762) — Testo vigente | Portale Normativo