Art. 42
Compiti e funzioni
In vigore dal 16 ott 2014
Compiti e funzioni
1. Gli esperti tecnici sono in grado di fornire assistenza su questioni specifiche e altamente tecniche e sui rischi ad esse connessi e sono disponibili a effettuare missioni.
2. Gli esperti di valutazione sono in grado di valutare la situazione e di consigliare come affrontarla e sono disponibili a effettuare missioni.
3. Gli esperti di coordinamento comprendono vice capisquadra, responsabili logistici, addetti alla comunicazione e altre figure professionali, a seconda delle necessità. Se richiesto, gli esperti tecnici e di valutazione possono entrare a far parte della squadra di coordinamento per coadiuvare il caposquadra durante tutta la durata della missione.
4. Il caposquadra è incaricato di guidare la squadra di valutazione e di coordinamento durante l'intervento. Egli mantiene i necessari contatti con le autorità del paese colpito, con l'ERCC, compreso il relativo funzionario di collegamento, con le altre organizzazioni internazionali e, in caso di interventi di assistenza tramite il meccanismo unionale al di fuori degli Stati membri, anche con la delegazione dell'Unione nel paese interessato.
5. Gli esperti inviati per svolgere compiti di preparazione possono essere demandati dalla Commissione, con l'accordo dello Stato membro che li nomina, a svolgere le mansioni di cui all' e sono in grado di dare consulenza e estendere un rapporto sulle misure di preparazione adeguate, anche in termini di capacità amministrativa, bisogni in caso di allerta rapida, formazione, esercitazioni e sensibilizzazione.
6. Gli esperti inviati per svolgere compiti di prevenzione possono essere demandati dalla Commissione, con l'accordo dello Stato membro che li nomina, a svolgere le mansioni di cui all' e sono in grado di dare consulenza e estendere un rapporto sulle misure di prevenzione adeguate e sulla capacità di gestire i rischi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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