Art. 43
Banca dati degli esperti
In vigore dal 16 ott 2014
Banca dati degli esperti
1. Le informazioni sugli esperti vengono raccolte dalla Commissione in una «banca dati degli esperti» e rese disponibili tramite il CECIS.
2. La banca dati di cui al paragrafo 1 identifica specificatamente gli esperti registrati nell'EERC.
Storico versioni
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