Art. 43

Banca dati degli esperti

In vigore dal 16 ott 2014
Banca dati degli esperti 1.   Le informazioni sugli esperti vengono raccolte dalla Commissione in una «banca dati degli esperti» e rese disponibili tramite il CECIS. 2.   La banca dati di cui al paragrafo 1 identifica specificatamente gli esperti registrati nell'EERC.
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Banca dati degli esperti (Art. 43 Decisione (UE) 2014/762) — Testo vigente | Portale Normativo