Art. 43 · Banca dati degli esperti

Art. 43

Banca dati degli esperti

In vigore dal 16 ott 2014
Banca dati degli esperti 1.   Le informazioni sugli esperti vengono raccolte dalla Commissione in una «banca dati degli esperti» e rese disponibili tramite il CECIS. 2.   La banca dati di cui al paragrafo 1 identifica specificatamente gli esperti registrati nell'EERC.
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