Art. 10
Registrazione dei moduli, delle squadre di supporto e assistenza tecnica, di altri mezzi di risposta e degli esperti
In vigore dal 16 ott 2014
Registrazione dei moduli, delle squadre di supporto e assistenza tecnica, di altri mezzi di risposta e degli esperti
1. Gli Stati membri registrano nella banca dati del CECIS i propri moduli, squadre di supporto e assistenza tecnica, altri mezzi di risposta e esperti di cui all', paragrafo 6, della decisione n. 1313/2013/UE.
2. I moduli, le squadre di supporto e assistenza tecnica, gli altri mezzi di risposta e gli esperti preimpegnati nell'EERC sono registrati in una sezione dedicata della banca dati del CECIS.
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 vengono aggiornate in funzione della necessità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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