Art. 12

Autosufficienza dei moduli

In vigore dal 16 ott 2014
Autosufficienza dei moduli 1.   Ogni modulo presenta i seguenti elementi di autosufficienza, come specificato all'allegato II: a) ricoveri adeguati alle condizioni climatiche prevalenti; b) generazione di energia elettrica e illuminazione per soddisfare al consumo della base operativa e delle apparecchiature necessarie per compiere la missione; c) impianti igienico-sanitari per il personale del modulo; d) viveri e acqua per il personale del modulo; e) personale medico o paramedico, strutture e forniture mediche per il personale del modulo; f) aree di stoccaggio e manutenzione delle apparecchiature del modulo; g) apparecchiature per la comunicazione con gli altri partner coinvolti, in particolare i responsabili del coordinamento sul posto; h) trasporti sul posto; i) logistica, apparecchiature e personale per allestire una base operativa e dare avvio quanto prima alla missione sin dall'arrivo sul posto. 2.   Lo Stato membro che offre l'assistenza garantisce il rispetto dei requisiti di autosufficienza: a) assegnando al modulo il personale, le apparecchiature e i beni di consumo necessari; oppure b) prendendo le necessarie disposizioni sul luogo delle operazioni; oppure c) predisponendo quanto necessario per associare una squadra d'intervento non autosufficiente a una squadra di supporto e assistenza tecnica, in modo da soddisfare i requisiti di cui all' prima di registrare il modulo, conformemente all', paragrafo 1. 3.   L'arco di tempo durante il quale va garantita l'autosufficienza sin dall'inizio della missione non può essere inferiore a: a) 96 ore; oppure b) ai periodi di cui all'allegato II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2014:762:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Autosufficienza dei moduli (Art. 12 Decisione (UE) 2014/762) — Testo vigente | Portale Normativo