Art. 14

Obiettivi di capacità

In vigore dal 16 ott 2014
Obiettivi di capacità 1.   Gli obiettivi di capacità dell'EERC sono specificati all'allegato III. 2.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta almeno ogni due anni l'idoneità degli obiettivi di capacità, che rivede eventualmente in funzione dei rischi individuati dalle valutazioni del rischio nazionali o da altre fonti di informazione nazionali o internazionali. 3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni sui rischi utili per valutare se gli obiettivi di capacità sono stati raggiunti.
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Obiettivi di capacità (Art. 14 Decisione (UE) 2014/762) — Testo vigente | Portale Normativo