Art. 15

Requisiti di qualità e di interoperabilità

In vigore dal 16 ott 2014
Requisiti di qualità e di interoperabilità 1.   I requisiti di qualità e di interoperabilità di cui all'allegato IV si applicano ai moduli, alle squadre di supporto e assistenza tecnica, agli altri mezzi di risposta e agli esperti impegnati nell'EERC. 2.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta almeno ogni due anni l'idoneità dei requisiti di qualità e di interoperabilità, che rivede se necessario. I requisiti di qualità si basano su standard internazionali riconosciuti, se esistenti.
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Requisiti di qualità e di interoperabilità (Art. 15 Decisione (UE) 2014/762) — Testo vigente | Portale Normativo