Art. 15
Requisiti di qualità e di interoperabilità
In vigore dal 16 ott 2014
Requisiti di qualità e di interoperabilità
1. I requisiti di qualità e di interoperabilità di cui all'allegato IV si applicano ai moduli, alle squadre di supporto e assistenza tecnica, agli altri mezzi di risposta e agli esperti impegnati nell'EERC.
2. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta almeno ogni due anni l'idoneità dei requisiti di qualità e di interoperabilità, che rivede se necessario. I requisiti di qualità si basano su standard internazionali riconosciuti, se esistenti.
Storico versioni
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