Art. 17
Modalità di finanziamento dei costi di adattamento
In vigore dal 16 ott 2014
Modalità di finanziamento dei costi di adattamento
1. Gli Stati membri possono chiedere una sovvenzione per il finanziamento dei costi di adattamento individualmente per ciascun modulo, squadra di supporto e assistenza tecnica o altro mezzo di risposta, senza che la Commissione pubblichi un invito a presentare proposte. I costi di adattamento comprendono gli elementi di cui all', paragrafo 2, lettera c), della decisione n. 1313/2013/UE.
2. A sostegno della loro richiesta, gli Stati membri presentano alla Commissione piani di attuazione per i costi di adattamento, con una stima dei costi e dei tempi.
3. La Commissione valuta e, se risultano soddisfatti i requisiti necessari, approva i piani di attuazione di cui al paragrafo 2, specificando quali costi dichiarati sono ammissibili come costi di adattamento.
4. Dopo aver valutato la richiesta, la Commissione adotta la decisione di aggiudicazione.
5. Gli Stati membri rendono conto in dettaglio alla Commissione dei costi sostenuti per l'adattamento.
Storico versioni
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