Art. 16

Procedura di certificazione e registrazione

In vigore dal 16 ott 2014
Procedura di certificazione e registrazione 1.   Le procedure di certificazione e registrazione definite ai paragrafi da 2 a 8 si applicano ai moduli, alle squadre di supporto e assistenza tecnica, agli altri mezzi di risposta e agli esperti impegnati nell'EERC. 2.   La certificazione e la registrazione soddisfano i requisiti di qualità di cui all'allegato IV, salvo per i mezzi tampone, cui si applica l', paragrafo 3. 3.   Gli Stati membri che offrono di inserire nell'EERC un modulo, una squadra di supporto e assistenza tecnica, un altro mezzo di risposta o un esperto specifici forniscono le informazioni di cui all'allegato V. 4.   La Commissione valuta se il modulo, la squadra di supporto e assistenza tecnica, l'altro mezzo di risposta o l'esperto in questione siano idonei a essere inseriti nell'EERC e comunica quanto prima le proprie conclusioni allo Stato membro interessato. In questa valutazione la Commissione soppesa in particolare il rispetto dei requisiti di qualità, degli obiettivi di capacità, la completezza delle informazioni fornite, la prossimità geografica e la partecipazione di tutti gli Stati membri, così come altri fattori pertinenti precedentemente individuati e applicabili a tutti i moduli, squadre di supporto e assistenza tecnica, altri mezzi di risposta o esperti paragonabili. 5.   Se ritiene che il modulo, la squadra di supporto e assistenza tecnica, l'altro mezzo di risposta o l'esperto siano idonei a essere inseriti nell'EERC, la Commissione avvia la procedura di certificazione sulla base delle informazioni fornite e altre informazioni aggiuntive che potrà chiedere all'autorità competente dello Stato membro. Se, sulla base delle informazioni disponibili, ritiene soddisfatti i requisiti di qualità e di interoperabilità, la Commissione può registrare nel pool volontario il modulo, la squadra di supporto e assistenza tecnica, l'altro mezzo di risposta o l'esperto. 6.   La Commissione trasmette per iscritto all'autorità competente dello Stato membro la propria valutazione sulle formazioni, sulle esercitazioni e/o sui workshop richiesti, insieme a altre condizioni di registrazione e di certificazione. 7.   Se tutte le condizioni di certificazione sono soddisfatte, la Commissione decreta certificati per l'EERC il modulo, la squadra di supporto e assistenza tecnica, l'altro mezzo di risposta o l'esperto e ne informa lo Stato membro. 8.   Se viene riproposto di inserire nell'EERC il modulo, la squadra di supporto e assistenza tecnica, l'altro mezzo di risposta o l'esperto, la certificazione va rivalutata al più tardi entro tre anni. 9.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta almeno ogni due anni l'idoneità della procedura di certificazione e registrazione, che rivede se necessario.
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Procedura di certificazione e registrazione (Art. 16 Decisione (UE) 2014/762) — Testo vigente | Portale Normativo