Art. 25

Condizioni del contributo finanziario dell'Unione

In vigore dal 16 ott 2014
Condizioni del contributo finanziario dell'Unione 1.   Il contributo finanziario dell'Unione è subordinato all'accettazione delle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 da parte degli Stati membri che partecipano alle procedure finanziarie di cui all', paragrafo 2. La Commissione può specificare ulteriori condizioni nel quadro delle procedure finanziarie. 2.   Gli Stati membri mettono a disposizione mezzi tampone nel quadro del pool volontario. 3.   I mezzi tampone soddisfano i necessari requisiti di qualità e di certificazione specificati nelle procedure finanziarie di cui all', paragrafo 2. 4.   I mezzi tampone sono registrati nel pool volontario per l'intero periodo indicato nei relativi contratti quadro, convenzioni quadro di partenariato o accordi simili. Eventuali condizioni o limitazioni poste da o dagli Stati membri che registrano i mezzi sono debitamente giustificate alla luce di esigenze operative. 5.   I mezzi tampone non sono ammissibili a beneficiare dell'assistenza finanziaria di cui all'. 6.   La Commissione comunica immediatamente a tutti gli Stati membri, tramite il CECIS, i mezzi tampone registrati nel pool volontario. 7.   I mezzi tampone registrati nel pool volontario sono disponibili per essere mobilitati nel quadro del meccanismo unionale alle stesse condizioni generali degli altri mezzi registrati nel pool volontario, conformemente all' della decisione n. 1313/2013/UE. 8.   La mobilitazione dei mezzi tampone registrati nel pool volontario, in risposta a una richiesta di assistenza tramite l'ERCC, è soggetta alle procedure operative previste per le risposte alle catastrofi di cui al capitolo 11. 9.   I mezzi tampone registrati nel pool volontario sono disponibili per essere impiegati in ambito nazionale dagli Stati membri che ne cofinanziano la disponibilità. Prima di impiegarli in ambito nazionale, gli Stati membri consultano l'ERCC per avere conferma che: i) non si verifichi o incomba in contemporanea una catastrofe eccezionale che potrebbe dare origine a una richiesta di mobilitazione dei mezzi tampone; ii) l'impiego in ambito nazionale non ostacoli indebitamente il rapido accesso di altri Stati membri in caso di nuove catastrofi eccezionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2014:762:oj#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Condizioni del contributo finanziario dell'Unione (Art. 25 Decisione (UE) 2014/762) — Testo vigente | Portale Normativo