Art. 26

Programma di formazione

In vigore dal 16 ott 2014
Programma di formazione 1.   Viene istituito un programma di formazione per gli interventi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi. Il programma comprende corsi generali e specifici, e un sistema di scambio di esperti. Il programma si rivolge ai gruppi di destinatari di cui all'. 2.   La Commissione è responsabile del coordinamento e dell'organizzazione e definisce i contenuti e il calendario del programma di formazione.
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Programma di formazione (Art. 26 Decisione (UE) 2014/762) — Testo vigente | Portale Normativo